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Aggiornamenti e approfondimenti legali: le ultime novità dal mondo del diritto.
- Ancora problematiche su sicurezza del lavoro pandemia e tutela dei lavoratori.
La pandemia ha mostrato varie problematiche in diritto del lavoro. Tra queste non solo l’obbligo di vaccinazione, ma anche, come ora è e sarà, l’accesso al luogo di lavoro tramite green pass. Ancora una volta, le problematiche sono evincibili tramite l’ordinamento. E le questioni, scaturenti anche da immagini che si vedono di lavoratori costretti a lavorare in condizioni precarie, sollevano dubbi sulla sicurezza e sulla tutela dei diritti dei lavoratori.
Il dibattito su come garantire un ambiente di lavoro sicuro non si limita all’obbligo di vaccinazione. È fondamentale anche considerare l’implementazione di misure adeguate per il distanziamento sociale, l’igiene e la fornitura di dispositivi di protezione individuale (DPI). Inoltre, l’introduzione del green pass come requisito per l’accesso ai luoghi di lavoro ha sollevato questioni legali e morali, coinvolgendo temi come la privacy e la discriminazione.
Le norme sull’obbligo vaccinale e il green pass sono state soggette a continui aggiornamenti e modifiche, creando incertezze sia tra i datori di lavoro che tra i dipendenti. Le immagini di lavoratori costretti a lavorare in condizioni precarie evidenziano la necessità di una maggiore chiarezza normativa e di interventi più incisivi per garantire la sicurezza e la tutela dei lavoratori durante la pandemia.
- Contributi per autonomi: la prescrizione decorre dall’anno di riferimento e non dalla dichiarazione dei redditi
Un altro caso esaminato dalla giurisprudenza di merito riguardante la prescrizione dei contributi previdenziali per gli autonomi. Con la sentenza 4395/2021 del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, sono stati sanciti, ancora una volta, importanti principi in materia di prescrizione dei contributi previdenziali per i lavoratori autonomi.
In particolare, la sentenza ha chiarito che il termine di prescrizione per il recupero dei contributi previdenziali decorre dall’anno di riferimento in cui i contributi sono dovuti e non dalla data della dichiarazione dei redditi. Questo principio è fondamentale per definire i diritti e i doveri sia dei lavoratori autonomi che degli enti previdenziali, evitando incertezze che potrebbero portare a contenziosi prolungati.
La decisione del Tribunale di Roma si inserisce in un contesto giuridico in cui è essenziale stabilire con precisione i termini di prescrizione per garantire la certezza del diritto e la tutela delle parti coinvolte. Questa sentenza contribuisce a rafforzare un quadro normativo chiaro e coerente, volto a proteggere i lavoratori autonomi da richieste di pagamento intempestive.
- Può il datore richiedere il certificato del casellario giudiziale?
Com’è noto, il certificato del casellario giudiziale “contiene i provvedimenti in materia penale, civile e amministrativa, i provvedimenti penali di condanna definitivi e i provvedimenti afferenti all’esecuzione penale, i provvedimenti relativi alla capacità della persona – interdizione giudiziale, inabilitazione, interdizione legale, amministrazione di sostegno – i provvedimenti relativi ai fallimenti”.
La questione se un datore di lavoro possa richiedere tale certificato ai propri dipendenti o potenziali tali è di particolare rilevanza e complessità. Secondo la normativa vigente, il datore può richiedere il certificato del casellario giudiziale soltanto in specifici casi, generalmente legati alla natura dell’impiego e alle responsabilità connesse. Ad esempio, per posizioni che richiedono un alto grado di fiducia o che comportano contatti con categorie vulnerabili, la richiesta del certificato può essere giustificata.
Tuttavia, questa pratica deve sempre essere bilanciata con il diritto alla privacy del lavoratore. Infatti, la richiesta e l’utilizzo del certificato devono essere conformi al principio di proporzionalità, ossia strettamente necessari e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono richiesti. In questo contesto, il datore di lavoro deve agire in conformità con le disposizioni del GDPR e le linee guida dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.